LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40
NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Legge di pura modifica.
Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994
Art. 9
Modifica all'art. 41
1.
Nell'art. 41 della legge sulla contabilità regionale il quinto comma è sostituito dal seguente:
" In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 , attualmente fissata nel venticique per cento dall' art. 9 della Legge 26 aprile 1982, n. 181 , dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione. ".