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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Legge di pura modifica.

Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994

Art. 9
Modifica all'art. 41
1.
Nell'art. 41 della legge sulla contabilità regionale il quinto comma è sostituito dal seguente:
" In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, attualmente fissata nel venticique per cento dall' art. 9 della Legge 26 aprile 1982, n. 181 Sito esterno, dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione. ".
Sito esterno Sito esterno

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