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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 40

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA. MODIFICHE ALLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Legge di pura modifica.

Vedi artt. 15, 22, 23, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 89 e 92 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 dell' 8 settembre 1994

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Sostituzione dell'art. 15
Art. 3 - Modifiche all'art. 22
Art. 4 - Sostituzione dell'art. 23
Art. 5 - Modifica all'art. 29
Art. 6 - Modifica all'art. 30
Art. 7 - Modifica all'art. 38
Art. 8 - Modifiche all'art. 40
Art. 9 - Modifica all'art. 41
Art. 10 - Modifica all'art. 46
Art. 11 - Modifica all'art. 54
Art. 12 - Abrogazione dell'art. 59
Art. 13 - Sostituzione dell'art. 60
Art. 14 - Sostituzione dell'art. 61
Art. 15 - Sostituzione dell'art. 62
Art. 16 - Modifiche all'art. 63
Art. 17 - Sostituzione dell'art. 66
Art. 18 - Sostituzione dell'art. 71
Art. 19 - Sostituzione dell'art. 72
Art. 20 - Modifiche all'art. 73
Art. 21 - Modifica all'art. 89
Art. 22 - Modifiche all'art. 92
Art. 23 - Norma finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La LR 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, recante norme per la disciplina della contabilità - di seguito indicata come " legge sulla contabilità regionale" - è modificata ai sensi dei seguenti articoli.
Art. 2
Sostituzione dell'art. 15
1.
L'art. 15 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 15
Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato entro il 31 dicembre. "
Art. 3
Modifiche all'art. 22
1. Nell'art. 22 della legge sulla contabilità regionale:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
" L'autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. ";
b)
il quinto comma è sostituito dal seguente:
" Nel caso di cui al comma quarto lautorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di:
1) spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi;
2) spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi;
3) reiscrizione di residui passivi perenti reclamati dai creditori, con scadenza nel periodo;
4) spese corrispondenti ad assegnazioni statali per funzioni delegate o vincolate a scopi specifici già regolate dalla legge accertate nell'esercizio in chiusura, ma iscritte con atto di Giunta alla competenza del nuovo esercizio, a norma del secondo comma dellart. 38;
5) pagamenti imputabili alla gestione dei residui passivi. ".
Art. 4
Sostituzione dell'art. 23
1.
L'art. 23 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 23
Gestione provvisoria del bilancio
1. Qualora la legge di approvazione del bilancio e/ o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'art. 127 della Costituzione Sito esterno, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo di bilancio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria cos젣ome previsto per l'esercizio provvisorio dal quinto comma dell'art. 22.
2. Qualora la legge di approvazione del bilancio e/ o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo a norma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno, o qualora nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del quarto comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire il bilancio in via provvisoria, limitatamente alle parti ed i capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento. In entrambi i casi, l'autorizzazione alla gestione provvisoria è altresì limitata alla maggiore spesa necessaria così come previsto per l'esercizio provvisorio dal quinto comma dell'art. 22. ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 5
Modifica all'art. 29
1. Nell'art. 29 della legge sulla contabilità regionale il secondo comma è abrogato.
Art. 6
Modifica all'art. 30
1.
Nell'art. 30 della legge sulla contabilità regionale è soppressa la seguente locuzione finale del secondo comma:
" , nonchè secondo la loro ripartizione territoriale fra i comprensori di cui alla LR 31 gennaio 1975, n. 12. ".
Art. 7
Modifica all'art. 38
1.
Nell'art. 38 della legge sulla contabilità regionale il sesto comma è sostituito dal seguente:
" Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale. ".
Art. 8
Modifiche all'art. 40
1. L'art. 40 della legge sulla contabilità regionale è così modificato:
a)
nel quarto comma le parole
"e comunque non prima della data di pubblicazione della corrispondente delibera di variazione del bilancio"
sono sostituite dalle parole
" e comunque non prima della data di intervenuta esecutività della delibera di variazione del bilancio" ;
b)
nel quinto comma le parole
"di cui al precedente art. 19, primo comma."
sono sostituite dalle seguenti
"di cui al terzo comma dellart. 16. ".
Art. 9
Modifica all'art. 41
1.
Nell'art. 41 della legge sulla contabilità regionale il quinto comma è sostituito dal seguente:
" In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale massima di cui al secondo comma dell'art. 10 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, attualmente fissata nel venticique per cento dall' art. 9 della Legge 26 aprile 1982, n. 181 Sito esterno, dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo I, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione. ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 10
Modifica all'art. 46
1.
All'art. 46 della legge sulla contabilità regionale al punto 3 del primo comma sono soppresse le parole
" , dei contratti, delle liquidazioni ".
Art. 11
Modifica all'art. 54
1.
Nell'art. 54 della legge sulla contabilità regionale il secondo comma è sostituito dal seguente:
" E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per violazioni di leggi tributarie, quando le stesse siano di importo non superiore a Lire 20.000. ".
Art. 12
Abrogazione dell'art. 59
1.
L'art. 59 della legge sulla contabilità regionale è abrogato.
Art. 13
Sostituzione dell'art. 60
1.
L'art. 60 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 60
Competenza e procedimento per l'assunzione di impegni
1. Le spese della Regione sono impegnate dagli organi e dai funzionari competenti o delegati in base allo statuto e alla legge.
2. Le proposte di atti da cui possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione, devono essere trasmesse alla Ragioneria, con l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione del relativo impegno. A tal fine, il dirigente della Ragioneria verifica la legalità della spesa, esclusa ogni diversa valutazione sia di merito sia dell'interesse pubblico perseguito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione, l'esatta imputazione della spesa al bilancio, la disponibilità sul capitolo relativo e la copertura finanziaria dell'impegno che si va ad assumere.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, il dirigente della Ragioneria, se non ha nulla da rilevare, effettua la registrazione della prenotazione d' impegno. Ove, invece, ritenga di non poter effettuare la registrazione, ai fini di quanto stabilito nell'art. 71, ne comunica motivatamente le ragioni al dirigente competente e al responsabile del Servizio Segreteria di Giunta e Affari generali. Con la registrazione o con la comunicazione dei rilievi si intende assolto anche l'obbligo del rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 4, comma 6, della LR 19 novembre 1992, n. 41.
4. Alla Ragioneria deve essere data tempestiva notizia dell'eventuale mancata adozione dell'atto o dell'eventuale suo annullamento per la cancellazione della registrazione.
5. Gli atti da cui derivano impegni, entro dieci giorni da quando sono idonei a produrre effetti, sono trasmessi, a cura del Servizio Segreteria di Giunta, al Servizio competente, per l'esecuzione, e alla Ragioneria per la trasformazione della prenotazione dell'impegno un impegno definitivo. L'efficacia dell'atto è certificata dall' attestazione relativa all'esito del controllo ovvero alla natura di atto non soggetto a controllo, apposta in base alle vigenti disposizioni e istruzioni.
6. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria, per le occorrenti annotazioni contabili, qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti.
7. Gli atti di impegno soggetti a controllo, salvo che non siano dichiarati immediatamente eseguibili, debbono essere trasmessi alla Commissione di controllo, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla loro adozione. ".
Art. 14
Sostituzione dell'art. 61
1.
L'art. 61 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 61
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore. Tale idoneità, accertata e attestata in riferimento alle singole disposizioni normative e a singoli altri atti di qualsiasi natura, sui quali si fonda il diritto del creditore, nonchè in riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare: a) il creditore o i creditori; b) la somma dovuta; c) gli estremi del provvedimento di impegno, con l'indicazione dell'attestazione relativa alla sua efficacia; d) il capitolo al quale la spesa è da imputare; e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la disposizione della riduzione dell'impegno per le somme eccedenti quelle liquidate.
2. La liquidazione è effettuata dai dirigenti con atti formali, che non sono sottoposti a visto della Ragioneria, fermo restando quanto disposto nel quarto comma dell'art. 63.
3. Chi effettua la liquidazione ha piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla verifica dell'adempimento del l'obbligazione dalla quale sorge per la Regione l'obbligo di disporre il pagamento, alla rispondenza tecnica delle note di spesa nonchè alla loro regolaritè e congruità.
4. Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo che non sia altrimenti stabilito dall'atto di delega.
5. Ove, in sede di liquidazione della spesa, si accerti che la stessa sia superiore all'entità dell'impegno, deve essere adottato, per l'eccedenza, un nuovo atto di impegno. ".
Art. 15
Sostituzione dell'art. 62
1.
L'art. 62 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 62
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
1. L'emissione del titolo di pagamento è richiesta alla Ragioneria, dai dirigenti, sulla base dell'atto di liquidazione. Alla richiesta deve essere unita la documentazione giustificativa della spesa. ".
Art. 16
Modifiche all'art. 63
1.
Nell'art. 63 della legge sulla contabilità regionale i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
" I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal dirigente la Ragioneria e vistati dal dirigente la struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa.
I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti sono emessi d' ufficio dalla Ragioneria col solo visto del dirigente la struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa. ".
Art. 17
Sostituzione dell'art. 66
1.
L'art. 66 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 66
Funzionari delegati
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della Giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso apertura di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di volta in volta definiti.
2. La Giunta regionale può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, in relazione all'entità degli interventi o dei servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti per un periodo non superiore a sei mesi nell' ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
3. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'art. 61 saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
4. Le aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione possono essere autorizzate dalla Giunta regionale senza limiti di importo.
5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle strutture organizzative di cui all'art. 74. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale. ".
Art. 18
Sostituzione dell'art. 71
1.
L'art. 71 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 71
Titoli di spesa ineseguibili
1. Il dirigente della Ragioneria, qualora, per qualsiasi motivo di irregolarità contabile ravvisato in sede di riscontro di cui agli articoli 60 e 63, che non possa essere regolarizzato a norma dell'art. 70, non ritenga di registrare un impegno di spesa o dar corso a una richiesta di pagamento, procede ai sensi dell'art. 60.
2. Il dirigente proponente, ricevuti i rilievi della Ragioneria, riferisce tempestivamente, per iscritto, al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al responsabile del Servizio Segreteria di Giunta e Affari generali, esponendo motivatamente le sue valutazioni sui rilievi in ordine sia alle prospettate irregolarità che non consentirebbero la registrazione contabile sia ad altri eventuali motivi che inciderebbero sulla regolarità contabile, e avanzando puntuali proposte.
3. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base di tale relazione, può impartire al dirigente della Ragioneria l'ordine scritto di eseguire il provvedimento. L'ordine scritto non deve essere eseguito quando l'opposizione del dirigente della ragioneria si riferisca all'impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, rispettivamente di competenza o di cassa, a un pagamento da ascrivere alla competenza anzichè ai residui e viceversa, ovvero all'impegno e pagamento di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente.
4. Alla conclusione del procedimento, del cui svolgimento l'Assessore competente deve essere informato in ogni fase, il dirigente di cui al secondo comma del presente articolo rilascia il parere di legittimità di cui all'art. 4, comma 6, della LR n. 41 del 1992. ".
Art. 19
Sostituzione dell'art. 72
1.
L'art. 72 della legge sulla contabilità regionale è sostituito dal seguente:
" Art. 72
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 57 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. I residui passivi formatisi a norma del comma 1, quale che sia la natura della spesa, possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 57 entro il termine dell'esercizio costituiscono in ogni caso economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
4. Costituiscono altres젥conomie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a norma del comma 4, ove sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono iscriversi, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, appositi capitoli di spesa da collocare tra le spese obbligatorie. Alla reiscrizione e all'impegno delle somme necessarie provvedono i dirigenti competenti, contestualmente alla liquidazione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli iscritti in bilancio e dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa. Qualora il pagamento delle somme eliminate si riferisca a spese precedentemente liquidate e ordinate a norma degli artt. 61 e 62, verificate dalla struttura della Ragioneria preposta all'emissione dei titoli di spesa, la reiscrizione e l'impegno delle somme necessarie sono disposte dal dirigente della Ragioneria. ".
Art. 20
Modifiche all'art. 73
1. Nell'art. 73 della legge sulla contabilità regionale:
a)
nella parte introduttiva del secondo comma, le parole
" entro il 30 aprile "
sono sostituite dalle parole
" entro il 31 marzo ";
le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:
"b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti, adottati entro la data di chiusura dellesercizio finanziario, efficaci entro la data del 28 febbraio dellanno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data di chiusura dellesercizio finanziario;
c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti adottati entro la data di chiusura dellesercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 28 febbraio dellanno successivo. ".
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
" Qualora gli atti di cui alla lettera c) del secondo comma diventino esecutivi dopo il 28 febbraio, le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio. ".
Art. 21
Modifica all'art. 89
1.
Nell'art. 89 della legge sulla contabilità regionale il secondo comma è sostituito dal seguente:
" Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno prima del bilancio di previsione. ".
Art. 22
Modifiche all'art. 92
1.
Nell'art. 92 della legge sulla contabilità regionale sono abrogati i commi terzo e quarto.
Art. 23
Norma finale
1. La Giunta regionale, per l'attuazione della presente legge, può adottare atti ai sensi dell'art. 1, lett. a), del DLgs 13 febbraio 1993, n. 40 Sito esterno e può proporre al Consiglio regionale l'approvazione di un regolamento di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

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