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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1994, n. 42

MODIFICHE ALLA LR 5 SETTEMBRE 1981, N. 31 " CONTROLLI SUGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO CON SEDE NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA"

(Legge di pura modifica agli artt. 1 e 2 della L.R. 5 settembre 1981 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 24 ottobre 1994

Art. 2
1.
Il comma terzo dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
" Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, la Giunta regionale le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del Consiglio d' amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al Presidente del Collegio dei revisori. ".

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