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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1994, n. 42

MODIFICHE ALLA LR 5 SETTEMBRE 1981, N. 31 " CONTROLLI SUGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO CON SEDE NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA"

(Legge di pura modifica agli artt. 1 e 2 della L.R. 5 settembre 1981 n. 31)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 24 ottobre 1994

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La LR 5 settembre 1981, n. 31 " Controlli sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella regione Emilia - Romagna" è modificata ai sensi dei seguenti articoli.
Art. 2
1.
Il comma terzo dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
" Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, la Giunta regionale le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del Consiglio d' amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al Presidente del Collegio dei revisori. ".
Art. 3
1.
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
" Art. 2
1. La Regione esprime parere con atto motivato della Giunta sulle deliberazioni degli istituti in materia assistenziale adottate in deroga alle disposizioni regionali vigenti ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del DPR 31 luglio 1980, n. 617 Sito esterno. ".
Sito esterno
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna Bologna, 21 ottobre 1994

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