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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 47

MODIFICAZIONE DELLA LR 28 FEBBRAIO 1994, N. 12, " INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 18 novembre 1994

Art. 2
Norma transitoria
1. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato pervenute in attuazione della LR 28 febbraio 1994, n. 12, ed in corso di istruttoria o già ammesse a contributo al momento di entrata in vigore della presente legge. I richiedenti ammessi ai benefici della legge potranno optare per mutui di durata fino a quindici anni, fermo restando che il concorso in conto interessi della Regione non potrà comunque superare i cinque anni secondo quanto stabilito all'art. 1 della presente legge.

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