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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 47

MODIFICAZIONE DELLA LR 28 FEBBRAIO 1994, N. 12, " INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 18 novembre 1994

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'art. 4 " Contributi" della LR 28 febbraio 1994, n. 12
1.
Il comma 1 dell'art. 4 della LR n. 12 del 1994 è così sostituito:
"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, la Regione concorre al pagamento degli interessi su prestiti e mutui bancari di durata non superiore a quindici anni, calcolando l'entità del contributo regionale sull'intero finanziamento mutuato, per la durata di cinque anni. ".
Art. 2
Norma transitoria
1. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato pervenute in attuazione della LR 28 febbraio 1994, n. 12, ed in corso di istruttoria o già ammesse a contributo al momento di entrata in vigore della presente legge. I richiedenti ammessi ai benefici della legge potranno optare per mutui di durata fino a quindici anni, fermo restando che il concorso in conto interessi della Regione non potrà comunque superare i cinque anni secondo quanto stabilito all'art. 1 della presente legge.
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 novembre 1994

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