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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 47

MODIFICAZIONE DELLA LR 28 FEBBRAIO 1994, N. 12, " INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 18 novembre 1994

INDICE

Art. 1 - Modifica all'art. 4 " Contributi" della LR 28 febbraio 1994, n. 12
Art. 2 - Norma transitoria
Art. 3 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'art. 4 " Contributi" della LR 28 febbraio 1994, n. 12
1.
Il comma 1 dell'art. 4 della LR n. 12 del 1994 è così sostituito:
"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, la Regione concorre al pagamento degli interessi su prestiti e mutui bancari di durata non superiore a quindici anni, calcolando l'entità del contributo regionale sull'intero finanziamento mutuato, per la durata di cinque anni. ".
Art. 2
Norma transitoria
1. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato pervenute in attuazione della LR 28 febbraio 1994, n. 12, ed in corso di istruttoria o già ammesse a contributo al momento di entrata in vigore della presente legge. I richiedenti ammessi ai benefici della legge potranno optare per mutui di durata fino a quindici anni, fermo restando che il concorso in conto interessi della Regione non potrà comunque superare i cinque anni secondo quanto stabilito all'art. 1 della presente legge.
Art. 3
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 novembre 1994

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