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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 10
Progetti per la riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale
1. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 sono annualmente concessi dalla Giunta regionale, per un ammontare che per ogni singola iniziativa non può essere superiore a Lire 100 milioni, per i progetti presentati dai soggetti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 5 con le seguenti priorità:
a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici;
b) coordinamento e gestione delle attività concernenti: iniziative promozionale e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie comuni;
c) miglioramento dell'arredo urbano;
d) realizzazione di servizi nelle aree mercatali già esistenti. I contributi non possono in ogni caso superare il quaranta per cento delle spese sostenute.

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