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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 12
Misura dei contributi regionali
1. Il contributo concedibile per le iniziative di cui all'art. 1 non può essere superiore al:
a) settantacinque per cento della spesa una tantum per l'attivazione delle iniziative, a carattere continuativo, per l'assistenza tecnica alle imprese;
b) cinquanta per cento delle spese preventivate per interventi specifici;
c) settanta per cento della spesa una tantum per la creazione e l'aggiornamento delle iniziative di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 11.
2. Qualora, in sede di consuntivo, risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributi, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.
3. Le somme inutilizzate ai sensi del comma 2 oppure oggetto di revoca o decadenza vengono redistribuite secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale nell'atto di concessione dei contributi.
4. Gli importi massimi finanziabili per gli interventi di cui al comma 1 vengono fissati nell'atto programmatorio di cui all'art. 2.
5. Per il primo biennio di validità della legge, gli importi massimi sono così definiti:
a) lire 100.000.000 per gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1;
b) Lire 20.000.000.000 per gli interventi di cui alla lett. b) del comma 1;
c) Lire 100.000.000 per gli interventi di cui alla lett. c) del comma 1.

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