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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 19
Misura dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 13 sono concessi fino ad un importo massimo di 10 milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di studi di valutazione.
2. I contributi di cui all'art. 15 sono concessi fino ad un massimo di 70 milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per al realizzazione dei sistemi di qualità aziendale.
3. I contributi di cui all'art. 18 sono concessi fino ad un massimo di 10 milioni per impresa e possono coprire fino ad un massimo del trantacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la certificazione di sistemi di qualità aziendale.

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