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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge, stabilendo i termini e le modalità di presentazione delle domande nonchè le priorità, le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità.
2. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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