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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 20
Attività di sensibilizzazione e informazione
1. Per le finalità di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di:
a) attuazione di sistemi di qualità aziendale;
b) certificazione di sistemi di qualità.
2. La Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1, può:
a) stipulare convenzioni per le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi per promuovere iniziative comuni;
b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella materia di qualità.
3. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.

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