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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 21
Controlli
1. I destinatari dei contributi regionali, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'intervento, provvedono a presentare all'Assessore competente in materia di commercio una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.
2. Nel caso di contributi per la certificazione, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, la avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall'attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato. Entrambi i documenti vanno presentati entro sessanta giorni dall'ottenimento della certificazione.
3. L'Assessorato competente in materia di commercio svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti per la concessione del contributo.

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