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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 3
Iniziative finanziabili
1. La Giunta regionale sostiene iniziative volte a:
a) concorrere allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito a livello locale, provinciale e regionale, costituiti fra esercenti il commercio all'ingresso e al dettaglio, o su aree pubbliche, nonchè la somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori nel settore commerciale, ai quali possono partecipare le imprese operanti nel settore turistico, mediante la concessione di contributi ordinari destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate da cooperative di garanzie e consorzi, concessi alle imprese socie;
c) concedere contributi in conto capitale per la redazione di progetti di massima relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio;
d) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di servizi nelle aree mercatali già esistenti;
e) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica e organizzativa e della qualificazione professionale,
f) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla promozione e alla diffusione, presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria;
g) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
h) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi.

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