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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 4
Gruppo di valutazione tecnica
1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai titoli III e IV della presente legge, è costituito, con atto dell'Assessore competente in materia di commercio, un apposito Gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente, che lo presiede, e da due esperti in materia di assistenza tecnica e di qualità.
2. Il Gruppo provvede alla valutazione e all'istruttoria dei progetti e svolge le altre attività previste dalla presente legge.

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