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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 5
Destinatari dei contributi
1. Possono concorrere dalla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia - Romagna:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) i consorzi e le società, anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3;
c) le società, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d' acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di Enti locali territoriali o di altri Enti pubblici locali;
d) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio o sue aree pubbliche nonchè la somministrazione di alimenti e bevande, con l'eventuale partecipazione di imprese operanti nel settore turistico, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
e) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, aventi sede nel territorio della regione Emilia - Romagna, costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
f) le strutture operative promosse dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale nel settore del commercio e dei servizio per la realizzazione degli interventi di cui ai Titoli III e IV.
2. Le cooperative e consorzi fidi di cui alla lett. d) del comma 1, devono possedere i requisiti e rispettare le condizioni di seguito specificate:
a) avere sede legale ed operativa nel territorio della regione Emilia - Romagna;
b) essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui all'art. 1, ivi comprese quelle del settore turistico;
c) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
d) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale nomina il Presidente del collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi fidi, ove tale organo sia previsto. Per i consorzi di garanzia di secondo grado lo statuto deve prevedere la nomina di un rappresentante della Giunta regionale quale Presidente del collegio sindacale.

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