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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 6
Contributi ordinari alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi
1. I contributi ordinari, di cui alla lett. a) dell'art. 3, destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, vengono annualmente ripartiti dalla Giunta regionale fra i consorzi e le cooperative di garanzia non oltre il 30 novembre, in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, con durata minima di ventiquattro mesi, salvo rinnovo, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
b) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonchè in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonchè da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di deposito cauzionali o fondi fidejussorie integrativi.
2. La Giunta regionale stabilisce le misure dei contributi e le percentuali di riparto dei medesimi in relazione ai criteri di cui al comma 1.

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