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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Art. 9
Misure dei contributi alle imprese associate
1. Il contributo non può essere superiore a cinque punti su riferimento annuale del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, purchè i finanziamenti abbiano durata non inferiore a trentasei mesi.
2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree comprese nell'obiettivo 5/ b dei fondi strutturali comunitari nonchè nelle rimanenti aree svantaggiate.
3. La misura del contributi massimo è determinata annualmente dalla Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi programmatici di settore definiti dalla Regione.
4. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituto, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti fissati dai commi 1 e 2.

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