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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Titolo I
DIsposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere nelle piccole e medie imprese operanti nel commercio e nei servizi:
a) la riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici e nelle aree commerciali delle zone turistiche;
b) l'assistenza tecnica;
c) l'ammodernamento e l'evoluzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
d) l'introduzione di metodologie e di sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità nei processi di fornitura e nell'erogazione di servizi e prodotti.
2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore a quaranta.
3. Alle imprese commerciali aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci nonchè ai loro consorzi o società, anche in forma cooperativa è destinato almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge, stabilendo i termini e le modalità di presentazione delle domande nonchè le priorità, le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità.
2. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3
Iniziative finanziabili
1. La Giunta regionale sostiene iniziative volte a:
a) concorrere allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito a livello locale, provinciale e regionale, costituiti fra esercenti il commercio all'ingresso e al dettaglio, o su aree pubbliche, nonchè la somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori nel settore commerciale, ai quali possono partecipare le imprese operanti nel settore turistico, mediante la concessione di contributi ordinari destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate da cooperative di garanzie e consorzi, concessi alle imprese socie;
c) concedere contributi in conto capitale per la redazione di progetti di massima relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio;
d) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di servizi nelle aree mercatali già esistenti;
e) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica e organizzativa e della qualificazione professionale,
f) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla promozione e alla diffusione, presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria;
g) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
h) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi.
Art. 4
Gruppo di valutazione tecnica
1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai titoli III e IV della presente legge, è costituito, con atto dell'Assessore competente in materia di commercio, un apposito Gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente, che lo presiede, e da due esperti in materia di assistenza tecnica e di qualità.
2. Il Gruppo provvede alla valutazione e all'istruttoria dei progetti e svolge le altre attività previste dalla presente legge.
Art. 5
Destinatari dei contributi
1. Possono concorrere dalla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia - Romagna:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) i consorzi e le società, anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3;
c) le società, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d' acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di Enti locali territoriali o di altri Enti pubblici locali;
d) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio o sue aree pubbliche nonchè la somministrazione di alimenti e bevande, con l'eventuale partecipazione di imprese operanti nel settore turistico, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
e) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, aventi sede nel territorio della regione Emilia - Romagna, costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
f) le strutture operative promosse dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale nel settore del commercio e dei servizio per la realizzazione degli interventi di cui ai Titoli III e IV.
2. Le cooperative e consorzi fidi di cui alla lett. d) del comma 1, devono possedere i requisiti e rispettare le condizioni di seguito specificate:
a) avere sede legale ed operativa nel territorio della regione Emilia - Romagna;
b) essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui all'art. 1, ivi comprese quelle del settore turistico;
c) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
d) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale nomina il Presidente del collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi fidi, ove tale organo sia previsto. Per i consorzi di garanzia di secondo grado lo statuto deve prevedere la nomina di un rappresentante della Giunta regionale quale Presidente del collegio sindacale.

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