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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Titolo II
Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia
Art. 6
Contributi ordinari alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi
1. I contributi ordinari, di cui alla lett. a) dell'art. 3, destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, vengono annualmente ripartiti dalla Giunta regionale fra i consorzi e le cooperative di garanzia non oltre il 30 novembre, in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, con durata minima di ventiquattro mesi, salvo rinnovo, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
b) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonchè in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonchè da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di deposito cauzionali o fondi fidejussorie integrativi.
2. La Giunta regionale stabilisce le misure dei contributi e le percentuali di riparto dei medesimi in relazione ai criteri di cui al comma 1.
Art. 7
Contributo in conto interessi sui finanziamento erogati con la garanzia dei consorzi o delle cooperative di credito
1. I contributi in conto interessi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi, con deliberazione della Giunta regionale, alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi, con gli stessi criteri e procedure di cui all'art. 6.
2. Nella deliberazione di riparto annuale la Giunta regionale stabilisce il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le cooperative ed i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo.
3. Nella stessa deliberazione viene altresì fissato il termine, non superiore a duecentoquaranta giorni dalla data della sua adozione, trascorso il quale si procede alla redistribuzione dei fondi inutilizzati dal consorzi o dalla cooperativa di garanzia, secondo criteri ivi predeterminati.
Art. 8
Assegnazione dei contributi alle imprese associate
1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del proprio organi deliberante, assegnano i contributi esclusivamente a favore delle imprese che, utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperative o del consorzio, realizzino programmi che anche disgiuntamente prevedano:
a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d' impresa, compresa l'acquisizione, in qualsiasi forma, delle relative aree;
b) l'acquisizione in qualsiasi forma, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.
3. Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.
4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed operativa in Emilia - Romagna, per strutture ubicate nel territorio regionale.
Art. 9
Misure dei contributi alle imprese associate
1. Il contributo non può essere superiore a cinque punti su riferimento annuale del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, purchè i finanziamenti abbiano durata non inferiore a trentasei mesi.
2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree comprese nell'obiettivo 5/ b dei fondi strutturali comunitari nonchè nelle rimanenti aree svantaggiate.
3. La misura del contributi massimo è determinata annualmente dalla Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi programmatici di settore definiti dalla Regione.
4. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituto, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti fissati dai commi 1 e 2.

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