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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DIsposizioni generali
Espandere area tit2 Titolo II - Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia
Espandere area tit3 Titolo III - Interventi per la realizzazione dell'assistenza tecnica
Espandere area tit4 Titolo IV - Interventi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale
Espandere area tit5 Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DIsposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere nelle piccole e medie imprese operanti nel commercio e nei servizi:
a) la riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici e nelle aree commerciali delle zone turistiche;
b) l'assistenza tecnica;
c) l'ammodernamento e l'evoluzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
d) l'introduzione di metodologie e di sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità nei processi di fornitura e nell'erogazione di servizi e prodotti.
2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore a quaranta.
3. Alle imprese commerciali aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci nonchè ai loro consorzi o società, anche in forma cooperativa è destinato almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge, stabilendo i termini e le modalità di presentazione delle domande nonchè le priorità, le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità.
2. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3
Iniziative finanziabili
1. La Giunta regionale sostiene iniziative volte a:
a) concorrere allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito a livello locale, provinciale e regionale, costituiti fra esercenti il commercio all'ingresso e al dettaglio, o su aree pubbliche, nonchè la somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori nel settore commerciale, ai quali possono partecipare le imprese operanti nel settore turistico, mediante la concessione di contributi ordinari destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate da cooperative di garanzie e consorzi, concessi alle imprese socie;
c) concedere contributi in conto capitale per la redazione di progetti di massima relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio;
d) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di servizi nelle aree mercatali già esistenti;
e) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica e organizzativa e della qualificazione professionale,
f) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla promozione e alla diffusione, presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria;
g) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
h) concedere contributi in conto capitale finalizzati alla certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi.
Art. 4
Gruppo di valutazione tecnica
1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai titoli III e IV della presente legge, è costituito, con atto dell'Assessore competente in materia di commercio, un apposito Gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente, che lo presiede, e da due esperti in materia di assistenza tecnica e di qualità.
2. Il Gruppo provvede alla valutazione e all'istruttoria dei progetti e svolge le altre attività previste dalla presente legge.
Art. 5
Destinatari dei contributi
1. Possono concorrere dalla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia - Romagna:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) i consorzi e le società, anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3;
c) le società, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d' acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di Enti locali territoriali o di altri Enti pubblici locali;
d) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio o sue aree pubbliche nonchè la somministrazione di alimenti e bevande, con l'eventuale partecipazione di imprese operanti nel settore turistico, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
e) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado, aventi sede nel territorio della regione Emilia - Romagna, costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
f) le strutture operative promosse dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale nel settore del commercio e dei servizio per la realizzazione degli interventi di cui ai Titoli III e IV.
2. Le cooperative e consorzi fidi di cui alla lett. d) del comma 1, devono possedere i requisiti e rispettare le condizioni di seguito specificate:
a) avere sede legale ed operativa nel territorio della regione Emilia - Romagna;
b) essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui all'art. 1, ivi comprese quelle del settore turistico;
c) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
d) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale nomina il Presidente del collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi fidi, ove tale organo sia previsto. Per i consorzi di garanzia di secondo grado lo statuto deve prevedere la nomina di un rappresentante della Giunta regionale quale Presidente del collegio sindacale.
Titolo II
Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia
Art. 6
Contributi ordinari alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi
1. I contributi ordinari, di cui alla lett. a) dell'art. 3, destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, vengono annualmente ripartiti dalla Giunta regionale fra i consorzi e le cooperative di garanzia non oltre il 30 novembre, in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, con durata minima di ventiquattro mesi, salvo rinnovo, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
b) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonchè in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonchè da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di deposito cauzionali o fondi fidejussorie integrativi.
2. La Giunta regionale stabilisce le misure dei contributi e le percentuali di riparto dei medesimi in relazione ai criteri di cui al comma 1.
Art. 7
Contributo in conto interessi sui finanziamento erogati con la garanzia dei consorzi o delle cooperative di credito
1. I contributi in conto interessi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi, con deliberazione della Giunta regionale, alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi, con gli stessi criteri e procedure di cui all'art. 6.
2. Nella deliberazione di riparto annuale la Giunta regionale stabilisce il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le cooperative ed i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo.
3. Nella stessa deliberazione viene altresì fissato il termine, non superiore a duecentoquaranta giorni dalla data della sua adozione, trascorso il quale si procede alla redistribuzione dei fondi inutilizzati dal consorzi o dalla cooperativa di garanzia, secondo criteri ivi predeterminati.
Art. 8
Assegnazione dei contributi alle imprese associate
1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, con provvedimento del proprio organi deliberante, assegnano i contributi esclusivamente a favore delle imprese che, utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperative o del consorzio, realizzino programmi che anche disgiuntamente prevedano:
a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d' impresa, compresa l'acquisizione, in qualsiasi forma, delle relative aree;
b) l'acquisizione in qualsiasi forma, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.
3. Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.
4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed operativa in Emilia - Romagna, per strutture ubicate nel territorio regionale.
Art. 9
Misure dei contributi alle imprese associate
1. Il contributo non può essere superiore a cinque punti su riferimento annuale del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, purchè i finanziamenti abbiano durata non inferiore a trentasei mesi.
2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree comprese nell'obiettivo 5/ b dei fondi strutturali comunitari nonchè nelle rimanenti aree svantaggiate.
3. La misura del contributi massimo è determinata annualmente dalla Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi programmatici di settore definiti dalla Regione.
4. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituto, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti fissati dai commi 1 e 2.
Titolo III
Interventi per la realizzazione dell'assistenza tecnica
Art. 10
Progetti per la riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale
1. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 sono annualmente concessi dalla Giunta regionale, per un ammontare che per ogni singola iniziativa non può essere superiore a Lire 100 milioni, per i progetti presentati dai soggetti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 5 con le seguenti priorità:
a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici;
b) coordinamento e gestione delle attività concernenti: iniziative promozionale e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie comuni;
c) miglioramento dell'arredo urbano;
d) realizzazione di servizi nelle aree mercatali già esistenti. I contributi non possono in ogni caso superare il quaranta per cento delle spese sostenute.
Art. 11
Progetti per l'assistenza tecnica
1. I progetti di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 dell'art. 5.
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano l'assistenza tecnica a carattere continuativo o finalizzata ad interventi specifici, con particolare riferimento a:
a) interventi riguardanti la riqualificazione e la valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze;
b) interventi, a favore delle singole imprese, per l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle tecniche di vendita o di ristorazione e per la costituzione di forme associative;
c) interventi, a favore delle singole imprese, per analisi di mercato, innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di produttività e strategie di marketing aziendale e progetti integrati per la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori e del personale;
d) costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.
Art. 12
Misura dei contributi regionali
1. Il contributo concedibile per le iniziative di cui all'art. 1 non può essere superiore al:
a) settantacinque per cento della spesa una tantum per l'attivazione delle iniziative, a carattere continuativo, per l'assistenza tecnica alle imprese;
b) cinquanta per cento delle spese preventivate per interventi specifici;
c) settanta per cento della spesa una tantum per la creazione e l'aggiornamento delle iniziative di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 11.
2. Qualora, in sede di consuntivo, risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributi, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.
3. Le somme inutilizzate ai sensi del comma 2 oppure oggetto di revoca o decadenza vengono redistribuite secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale nell'atto di concessione dei contributi.
4. Gli importi massimi finanziabili per gli interventi di cui al comma 1 vengono fissati nell'atto programmatorio di cui all'art. 2.
5. Per il primo biennio di validità della legge, gli importi massimi sono così definiti:
a) lire 100.000.000 per gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1;
b) Lire 20.000.000.000 per gli interventi di cui alla lett. b) del comma 1;
c) Lire 100.000.000 per gli interventi di cui alla lett. c) del comma 1.
Titolo IV
Interventi per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale
Art. 13
Studi di valutazione
1. Per le finalità di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che intendono verificare opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità, attraverso adeguati studi di valutazione.
2. Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto previsto dalle normative EN (norme europee) 29000 e relativi criteri operativi applicativi per i servizi UNI (ente italiano di unificazione) ISO (organizzazione internazionale di normalizzazione) 9004/ 2.
3. Gli studi devono definire, partendo da un' analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.
Art. 14
Spese ammissibili
1. I contributi di cui all'art. 13 possono essere concessi a fronte di spese per:
a) consulenze esterne;
b) costi interni, analiticamente, documentati, eventualmente sostenuti dall'impresa ai fini della realizzazione degli interventi.
Art. 15
Sistemi di qualità aziendale
1. Per le finalità di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 3 la Regione concede i contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.
2. La conformità del sistema di qualità alla normativa di riferimento EN 29000 viene accertata da valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il commercio, turismo e servizi, ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.
Art. 16
Attività finanziate
1. Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità, secondo la normativa della serie UNI EN 29000.
2. Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di qualità, la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualità sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione e l'addestramento del personale.
3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 13.
Art. 17
Spese ammissibili
1. I contributi di cui all'art. 15 possono essere concessi a fronte di spese sostenute per:
a) consulenze esterne;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;
c) formazione e addestramento del personale, mirati a favorire e sostenere l'introduzione di sistemi di qualità aziendale;
d) interventi di laboratori esterni;
e) attivazione di forme di collaborazione e partnerariato con imprese di Stati membri della Comunità Europea nell'ambito della qualità;
f) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;
g) verifiche ispettive tendenti ad indicare il livello di attuazione del sistema qualità interno;
h) l'apporto professionale del personale interno dipendente fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo documentabile tramite autocertificazione ai sensi delle Leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 18
Contributi per la certificazione del sistema di qualità
1. Per le finalità di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendono certificare il proprio sistema di qualità.
2. La Regione finanzia la spesa che i destinatari dei contributi devono sostenere per il primo rilascio di certificazione da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.
3. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.
Art. 19
Misura dei contributi
1. I contributi di cui all'art. 13 sono concessi fino ad un importo massimo di 10 milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di studi di valutazione.
2. I contributi di cui all'art. 15 sono concessi fino ad un massimo di 70 milioni per impresa e possono coprire fino ad un importo massimo del trentacinque per cento della spesa considerata ammissibile per al realizzazione dei sistemi di qualità aziendale.
3. I contributi di cui all'art. 18 sono concessi fino ad un massimo di 10 milioni per impresa e possono coprire fino ad un massimo del trantacinque per cento della spesa considerata ammissibile per la certificazione di sistemi di qualità aziendale.
Art. 20
Attività di sensibilizzazione e informazione
1. Per le finalità di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di:
a) attuazione di sistemi di qualità aziendale;
b) certificazione di sistemi di qualità.
2. La Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1, può:
a) stipulare convenzioni per le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi per promuovere iniziative comuni;
b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella materia di qualità.
3. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.
Titolo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 21
Controlli
1. I destinatari dei contributi regionali, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'intervento, provvedono a presentare all'Assessore competente in materia di commercio una relazione tecnica, accompagnata da idonea documentazione, che illustri le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.
2. Nel caso di contributi per la certificazione, la relazione tecnica deve illustrare le modalità di svolgimento del programma di certificazione, la avvenuta realizzazione dello stesso, i risultati conseguiti e deve essere accompagnata dall'attestato di avvenuta certificazione, rilasciato da parte di un organismo nazionale od internazionale accreditato. Entrambi i documenti vanno presentati entro sessanta giorni dall'ottenimento della certificazione.
3. L'Assessorato competente in materia di commercio svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti per la concessione del contributo.
Art. 22
Esame CEE
1. I contributi previsti dalle disposizioni che precedono sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione CEE del regime di aiuti previsti dalla presente legge.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 24
Abrogazione di leggi
1. Sono abrogate la LR 17 gennaio 1983, n. 3, la LR 14 giugno 1984, n. 32 e la LR 2 agosto 1986, n. 22.
Art. 25
Norma transitoria
1. Limitatamente all'esercizio finanziario 1994, conservano efficacia le domande presentate a norma della LR 17 gennaio 1983, n. 3

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 dicembre 1994

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