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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 14
Consulta provinciale per la sanità
1. In ogni Provincia, esclusa la Provincia di Bologna, è costituito un organismo denominato Consulta provinciale per la sanità.
2. La Consulta di cui al comma 1 è composta dal Presidente della Provincia o suo delegato che la presiede, dagli Assessori provinciali alla Sanità, ai Servizi Sociali e alla Tutela ambientale, dai SIndaci o loro delegati dei Comuni ricompresi nel territorio provinciale e dai Presidenti delle Comunità Montane ricomprese nel territorio stesso o loro delegati. Alle riunioni della Consulta provinciale per la sanità partecipano i direttori generali delle Aziende - Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere esistenti nel territorio provinciale ed il rappresentante dell'Università nelle province in cui esiste l'Azienda ospedaliera costituita a norma del comma 1 dell'articolo 5. La Consulta provinciale per la sanità ha sede presso l'Amministrazione provinciale e svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) promuove e coordina la definizione di intese per l'attuazione degli obiettivi del Piano sanitario regionale;
b) esprime parere in merito alla individuazione dei Distretti secondo quanto previsto all'articolo 9;
c) formula proposte e indirizzi per la integrazione delle funzioni sanitarie e socio - assistenziali gestite dalle Aziende - Unità sanitarie locali per conto degli Enti locali;
d) formula proposte e indirizzi sulle modalità di integrazione delle funzioni sanitarie con le funzioni di prevenzione e controllo ambientale;
e) esprime pareri ed avanza proposta alla Giunta regionale sulla assegnazione delle risorse alle Aziende - Unità sanitarie locali ed alle Aziende ospedaliere.
3. Le Consulte provinciali per la sanità sono insediate per iniziativa dei Presidenti di ciascuna Provincia e di riuniscono almeno una volta all'anno.

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