LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Art. 3
(aggiunto comma 2 da art. 3 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)
Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali
1. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali dell'Emilia-Romagna sono determinati secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge e, relativamente alle province di Bologna e di Forlì-Cesena, dai successivi articoli 18 e 19.
2. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali di cui al comma 1 possono essere modificati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale ed acquisito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'art. 25 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, il presente articolo risulta abrogato a decorrere dall'approvazione della DGR nr. 293 del 13 marzo 2009.