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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 16

(sostituite lett. a), b) e c) e aggiunta lett. d) al comma 2

da art. 184 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Comitati consultivi degli utenti
1. La Regione favorisce presso le Aziende-Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere l'azione delle organizzazioni di cui all'articolo 15 all'interno dei propri presidi mettendo loro a disposizione sedi adeguate ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine tra gli organi di gestione delle Aziende e le organizzazioni interessate vengono concordati specifici protocolli operativi.
2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge vengono costituiti presso i presidi ospedalieri, nonché nelle più rilevanti strutture sanitarie non ospedaliere, Comitati consultivi misti per il controllo di qualità dal lato degli utenti. Tali Comitati devono prevedere la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti, iscritte al Registro regionale del volontariato, la partecipazione di membri designati dall'Azienda ospedaliera e/o dalla Unità sanitaria locale, scelti fra il personale medico e infermieristico, nonché l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d'intesa. I compiti dei comitati sono:
a) assicurare controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell'utenza;
c) sperimentare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di specificità di interesse locale;
d) sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei 'segnali di disservizio'.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)

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