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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 25
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)

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