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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Titolo I
FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane in attuazione dei principi della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, concernente " Legge quadro per l'artigianato" ed in conformità agli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.
2. La presente legge, nell'ambito degli obiettivi indicati al comma 1, disciplina gli interventi regionali finalizzati:
a) a qualificare le imprese artigiane e le loro forme consortili;
b) a salvaguardare l'ambiente;
c) a promuovere l'innovazione, la ricerca e la qualificazione degli imprenditori e degli addetti;
d) a sostenere l'internazionalizzazione e l'integrazione delle imprese;
e) ad agevolare l'accesso al credito;
f) ad incentivare la nascita di imprese di artigianato di qualità.
Art. 2
Destinatari
1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 433 Sito esterno.

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