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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Capo I
Qualificazione dell'impresa
Art. 3
Qualificazione dell'impresa
1. La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili sostenendo lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di organizzazione aziendale.
2. A tale scopo, la Regione interviene per:
a) la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all' acquisizione di servizi di analisi d' impresa ed alla redazione del piano di sviluppo globale dell'impresa;
b) l'attuazione dei progetti contenuti nel piano di sviluppo di cui alla lett. a), purchè rientranti fra quelli previsti agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lett. a) la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massino pari a Lire 30.000.000.

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