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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Titolo III
STRUMENTI
Capo I
Concessione dei contributi
Art. 19
Criteri e priorità dei contributi
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i criteri e le priorità per l'applicazione della presente legge, nonchè la ripartizione delle risorse.
2. Le domande di contributo relative ai progetti previsti dagli articoli 16 e 17 della presente legge sono presentate al Servizio regionale competente secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione, gli atti di competenza della Giunta regionale sono adottati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
Concessione dei contributi
1. Per i progetti di cui agli articoli 4 e 5 la misura del contributo regionale in conto interessi è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con i soggetti previsti dalla presente legge apposite convenzioni per regolare i rapporti derivanti dall'applicazione della legge stessa.
Art. 21
Accertamento dei requisiti, cumulo e revoca dei contributi
1. I soggetti cui compete l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti ad accertare in via preventiva che i beneficiari siano in possesso dei requisiti di legge. Gli stessi soggetti sono tenuti ad accertare altresì la conformità della destinazione dei contributi assegnati alle finalità previste dalla presente legge.
2. I contributi regionali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati qualora, da accertamenti effettuati dalle competenti autorità, emerga il mancato rispetto delle condizioni minime stabilite dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti di lavoro di categoria provinciali e di zona o dagli accordi aziendali siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per la revoca di cui al presente comma, ci si riferisce alle violazioni degli accordi intervenute nel periodo compreso fra la presentazione della domanda di contributo e la conclusione dell'iniziativa ammessa a beneficio.
3. I contributi sono altresì revocati, salvo i casi di forza maggiore, qualora i destinatari non realizzino i progetti per i quali sono stati concessi o li realizzino in modo difforme da quanto stabilito nell'atto di concessione del contributo. In questo ultimo caso può essere disposta la revoca parziale.
4. La revoca dei contributi comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo. La revoca parziale comporta la restituzione di quanto revocato con gli interessi legali calcolati dal momento della relativa comunicazione all'interessato.
5. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme, comunitarie, nazionali o regionali, o da altri enti, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.
Art. 22
Verifica dei risultati
1. Gli enti delegati di cui al Capo secondo del Titolo terzo sono tenuti a presentare alla Giunta regionale il rendiconto della spesa sostenuta nella gestione delle funzioni assegnate, secondo le modalità previste al comma 2 dell' art. 36 della LR 4 giugno 1988, n. 24, accompagnato da una relazione analitica che evidenzia gli obiettivi previsti e conseguiti, le problematiche emerse nella gestione e nella realizzazione degli interventi ed eventuali proposte in merito.
2. In merito ai progetti di cui agli articoli 10, 16 e 17 della presente legge, la Giunta regionale predispone e presenta annualmente alla competente Commissione consiliare il rendiconto dell'attività gestionale, accompagnato da una relazione analitica che evidenzia gli obiettivi previsti e conseguiti, le problematiche emerse nella gestione e nella realizzazione degli interventi, i risultati conseguiti.
Capo II
Deleghe agli Enti locali
Art. 23
Attività delegate
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 della LR 4 giugno 1988, n. 24 la gestione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 e 18 è delegata alle Province, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Per le materie di cui al precedente art. 8 le Province si avvalgono, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le Province sono tenute a stabilire con i Comuni del proprio territorio un rapporto costante di informazione e coordinamento in merito alla programmazione ed alla gestione degli interventi.
Art. 24
Modalità di esercizio delle deleghe
1. Le Province, sulla base dei provvedimenti di cui all' art. 19, aggiornano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano provinciale per l'artigianato, previsto all'art. 33 della LR 4 giugno 1988, n. 24, quale strumento di programmazione e coordinamento di tutte le iniziative da realizzare ai sensi della presente legge sul territorio di competenza, e lo presentano alla Regione.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, verifica annualmente la conformità dei Piani provinciali per l'artigianato ai provvedimenti di cui all'art. 19 e dispone il trasferimento delle risorse alle Province.
3. Le Province a seguito di tale approvazione predispongono il programma degli interventi, elencando i progetti ammessi a contributo, e provvedono alla concessione ed alla liquidazione dei contributi, nonchè al controllo sulla destinazione dei medesimi.
Capo III
Osservatorio regionale dell'artigianato
Art. 25
Osservatorio regionale dell'artigianato
1. E' istituito presso il Servizio regionale competente in materia di artigianato della Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'artigianato. L'Osservatorio svolge attività di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative all'artigianato, nel constesto del quadro economico regionale e nazionale. L'Osservatorio si avvale del supporto di un Comitato tecnico - scientifico la cui composizione è determinata con atto della Giunta regionale.
2. L'attività dell'Osservatorio concorre:
a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;
b) alla valutazione della efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;
d) alla realizzazione del sistema informativo e dell'Osservatorio nazionale dell'artigianato.
3. Per il raggiungimento di tali finalità l'Osservatorio:
a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili, attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) realizza indagini, ricerche, studi e pubblicazioni, anche a carattere monografico, su temi di particolare rilevanza per il settore.
4. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti ed istituzioni che abbiano competenza in materia di artigianato, in particolare con l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia - Romagna, con le associazioni di categoria e con società ed istituti di ricerca; potrà inoltre avvalersi dei supporti e delle consulenze necessarie per lo svolgimento dei compiti indicati.

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