Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 26
Contenuto dell'autorizzazione
1. Il provvedimento che concede l'autorizzazione, deve indicare:
a) l'attività di smaltimento autorizzata;
b) i tipi e i quantitativi dei rifiuti;
c) i requisiti tecnici;
d) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;
e) il luogo dello smaltimento;
f) il termine di validità dell'autorizzazione;
g) l'ammontare delle garanzie finanziarie nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 27.
2. Le autorizzazioni hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.

Espandi Indice