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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 27

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 65 del 15 luglio 1994

Art. 28
Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. La Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, ove sia rilevata la inosservanza delle norme statali o regionali ovvero delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
c) alla revoca delle autorizzazioni in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.
2. La Provincia ha comunque facoltà di procedere in via cautelativa alla immediata sospensione temporanea dell' attività di smaltimento, qualora sussistano situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, anche per cause non imputabili al soggetto autorizzato

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