LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31
RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994
Art. 21
Relazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative
1. La Regione riconosce come interlocutori nell'ambito delle relazioni sindacali di ordine generale le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 .
2. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 1 la Regione attua le misure di partecipazione sindacale di cui all'art. 10 del DLgs n. 29 del 1993 .
3. Le relazioni contrattuali, nell'ambito delle competenze e delle materie fissate dal contratto collettivo nazionale, si svolgono con le associazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 22.