LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31
RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994
Art. 23
Protocolli di relazioni sindacali
1. La Regione stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative di cui all'art. 21 e, ove costituita, con la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 22 nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e gli oggetti dell'informazione, della consultazione e dell'esame congiunto, nonchè, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.