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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 26
Struttura e competenze della dirigenza
1.
L'art. 5 della LR 19 novembre 1992, n. 41 è così sostituito:
" Art. 5
Struttura e competenze della dirigenza
1. La funzione dirigenziale è ordinata in un' unica qualifica e in un unico profilo professionale.
2. Nelle strutture organizzative complesse, il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto a struttura organizzativa di livello inferiore. Le direzioni generali sono strutture sovraordinate ai servizi e questi ultimi sono sovraordinati agli uffici.
3. Ai dirigenti spetta, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, la gestione tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l' Amministrazione verso l'esterno.
4. La Giunta regionale specifica le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.
5. La Giunta individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici diplomi di laurea ed eventualmente della abilitazione professionale o della iscrizione all'Albo professionale. ".

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