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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 27
Funzioni dei dirigenti
1.
Dopo l'art. 5 della LR n. 41 del 1992 è aggiunto il seguente articolo:
" Art. 5 bis
Funzioni dei dirigenti
1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri previsti dal comma 3 dell'art. 5 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spetta:
a) la direzione di strutture organizzative a livello di servizio o ufficio e del relativo personale;
b) la direzione di programmi aventi carattere di complessità e di particolare rilevanza per l'oggetto trattato o per la professionalità richiesta;
c) la verifica, il controllo e la vigilanza con riferimento a funzioni e iniziative di particolare rilevanza;
d) lo studio, la ricerca e la elaborazione propositiva riferiti a problemi di particolare rilevanza;
e) l'esercizio dei poteri di spesa nonchè dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti, per quanto di competenza;
f) la verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttività individuale e della struttura organizzativa diretta, nonchè la proposta di iniziative nei confronti del personale correlate a tale verifica;
g) lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di loro competenza.
2. La Giunta regionale provvede alla graduazione delle funzioni e alla loro valutazione ai fini del trattamento accessorio. ".

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