Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 29
Avocazione e controllo sostitutivo
1.
L'art. 8 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 8
Avocazione e controllo sostitutivo
1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta se non per particolari motivi di necessità e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.
2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali. ".

Espandi Indice