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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 30
Incarico di direttore generale
1.
L'art. 11 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 11
Incarico di direttore generale
1. L'incarico di direttore generale è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali con responsabilità di servizio o di aree di coordinamento.
2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione assunte ai sensi dell'art. 24.
3. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. ".

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