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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 33
Assenza, impedimento e vacanza
1.
L'art. 16 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 16
Assenza, impedimento e vacanza
1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la Giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo.
2. In caso di assenza o impedimento del responsabile di servizio o ufficio, ovvero di altri dirigenti, l'incarico di sostituzione è conferito dal responsabile della struttura sovraordinaria.
3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell' incarico. ".

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