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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 34
Valutazione dei dirigenti
1.
L'art. 18 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 18
Valutazione dei dirigenti
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore generale, e questo alla Giunta, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nonchè il programma operativo per l'anno in corso.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 15, la valutazione può essere effettuata in ogni tempo dalla Giunta:
a) nei confronti del direttore generale, su proposta dell' assessore da cui funzionalmente dipende;
b) nei confronti del dirigente, su proposta del direttore generale da cui funzionalmente dipende;
c) su richiesta del singolo dirigente, relativamente ai risultati della propria attività.
3. La valutazione negativa è contestata al dirigente dal direttore generale sovraordinato e a quest' ultimo dal componente della Giunta da cui esso dipende funzionalmente. Con il medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.
4. La Giunta, accertata la valutazione negativa di un dirigente, dispone l'assegnazione ad altro incarico per il quale esso sia ritenuto idoneo, ovvero il licenziamento con effetto immediato.
5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o un dirigente assunto ai sensi dell'art. 24, la Giunta dispone la risoluzione del contratto con effetto immediato. ".

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