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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 35
Nucleo di valutazione
1.
L'art. 19 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 19
Nucleo di valutazione
1. La Giunta istituisce un Nucleo di valutazione composto da almeno tre esperti in tecniche di valutazione del quale possono far parte anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessità il Presidente della Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.
2. La Giunta si avvale del Nucleo di valutazione per:
a) le valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 18;
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. ".

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