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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 36
Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale
1.
L'art. 20 della LR n. 41 del 1992 è così sostituito:
" Art. 20
Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale
1. Salvo quanto disposto dall'art. 24 l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico o per corso - concorso. Il cinquanta per cento dei posti è riservato a dipendenti di ruolo dell'Ente appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII nonchè in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso di corso - concorso che deve in ogni caso richiedere:
a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di esperienza professionale maturata:
1) nelle qualifiche VII e VIII dell'organico regionale ovvero nell'ex carriera direttiva delle altre Amministrazioni pubbliche.
2) in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
3. L'esperienza professionale richiesta può ritenersi acquisita, in tutto o in parte, con il comprovato esercizio della libera professione con relativa iscrizione all'Albo professionale ovvero di altre attività professionali di particolare qualificazione. ".

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