LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31
RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994
Art. 48
Disposizioni transitorie in materia di mobilitè esterna
1. Fino all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'art. 35 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 , si applicano le disposizioni previgenti in materia di mobilità fra la Regione e gli altri Enti pubblici. Per la mobilità di singole unità di personale si applica il comma 19 dell'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.