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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31

RIFORMA DELL'IMPIEGO E DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 9 agosto 1994

Art. 51
Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione
1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti autonomi per le case popolari, i provvedimenti amministrativi, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio e della Giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi deliberativi di enti, istituti ed aziende regionali di cui al comma 1 dell'art. 47 dello Statuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta un progetto di ridefinizione della dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto del limite massimo della dotazione esistente. Alla scadenza del suddetto termine, la Giunta provvede anche in assenza di detto progetto.
3. L'eventuale istituzione di una direzione generale può essere approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.

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