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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1994, n. 49

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione e per l'assistenza tecnica e la qualità aziendale nel settore del commercio

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 130 del 12 dicembre 1994

Titolo III
Interventi per la realizzazione dell'assistenza tecnica
Art. 10
Progetti per la riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale
1. I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 sono annualmente concessi dalla Giunta regionale, per un ammontare che per ogni singola iniziativa non può essere superiore a Lire 100 milioni, per i progetti presentati dai soggetti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 5 con le seguenti priorità:
a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici;
b) coordinamento e gestione delle attività concernenti: iniziative promozionale e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie comuni;
c) miglioramento dell'arredo urbano;
d) realizzazione di servizi nelle aree mercatali già esistenti. I contributi non possono in ogni caso superare il quaranta per cento delle spese sostenute.
Art. 11
Progetti per l'assistenza tecnica
1. I progetti di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 dell'art. 5.
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano l'assistenza tecnica a carattere continuativo o finalizzata ad interventi specifici, con particolare riferimento a:
a) interventi riguardanti la riqualificazione e la valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze;
b) interventi, a favore delle singole imprese, per l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle tecniche di vendita o di ristorazione e per la costituzione di forme associative;
c) interventi, a favore delle singole imprese, per analisi di mercato, innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di produttività e strategie di marketing aziendale e progetti integrati per la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori e del personale;
d) costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.
Art. 12
Misura dei contributi regionali
1. Il contributo concedibile per le iniziative di cui all'art. 1 non può essere superiore al:
a) settantacinque per cento della spesa una tantum per l'attivazione delle iniziative, a carattere continuativo, per l'assistenza tecnica alle imprese;
b) cinquanta per cento delle spese preventivate per interventi specifici;
c) settanta per cento della spesa una tantum per la creazione e l'aggiornamento delle iniziative di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 11.
2. Qualora, in sede di consuntivo, risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributi, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.
3. Le somme inutilizzate ai sensi del comma 2 oppure oggetto di revoca o decadenza vengono redistribuite secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale nell'atto di concessione dei contributi.
4. Gli importi massimi finanziabili per gli interventi di cui al comma 1 vengono fissati nell'atto programmatorio di cui all'art. 2.
5. Per il primo biennio di validità della legge, gli importi massimi sono così definiti:
a) lire 100.000.000 per gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1;
b) Lire 20.000.000.000 per gli interventi di cui alla lett. b) del comma 1;
c) Lire 100.000.000 per gli interventi di cui alla lett. c) del comma 1.

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