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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 5
Definizione e classificazione delle linee funiviarie e degli impianti di trasporto a fune
1. Sono linee funiviarie quelle costituite da uno o più impianti, eventualmente collegati in successione, in servizio pubblico per il trasporto di persone, di cose o misto.
2. Per le linee funiviarie si intendono quelle realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia.
3. Gli impianti di distinguono in quattro categorie:
a) impianti di arroccamento, che consentono di raggiungere l'area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci;
b) impianti di collegamento, che consentono il raccordo tra aree sciistiche attrezzate, superando zone inadatte o non destinate alla pratica dello sci;
c) impianti di ricircolo, che consentono allo sciatore di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista da sci in discesa;
d) impianti in funzione mista, che sommano due o più delle funzioni elencate ai punti precedenti.

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