LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 4
MODIFICHE ALLA LR 11 GENNAIO 1993, N. 3 "DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38"
(Legge di pura modifica agli artt. 7, 9, 10, 12, 13 e 14 della L.R. 11 gennaio 1993 n. 3 ora abrogata da art. 22 L.R. 23 dicembre 2002 n. 40)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 20 gennaio 1995
Art. 1
Modifiche dell'art. 7 della LR 11 gennaio 1993, n. 3
1.
Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 7 della LR n. 3 del 1993 le parole
" per il primo bimestre di ogni anno "
sono sostituite dalle parole " periodicamente con riguardo agli investimenti nel settore turistico alberghiero ".
2.
Dopo il comma 4 dell'art. 7 della LR n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis Per le iniziative indicate alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5, i centri di servizio e di assistenza tecnica, le società a capitale misto pubblico e privato, nonchè le imprese private singole o associate di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'art. 6 possono beneficiare di contributi nelle seguenti misure:
a) fino al cinquanta per cento dell'importo ammissibile, per interventi di assistenza tecnica, analisi, studio e ricerca volti ad ottimizzare il processo produttivo e la qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche;
b) fino al settanta per cento dell'importo ammissibile, per interventi sperimentali, anche di carattere formativo, di innovazione gestionale delle imprese turistiche. ".