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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 4

MODIFICHE ALLA LR 11 GENNAIO 1993, N. 3 "DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 20 gennaio 1995

Art. 1
Modifiche dell'art. 7 della LR 11 gennaio 1993, n. 3
1.
Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 7 della LR n. 3 del 1993 le parole
" per il primo bimestre di ogni anno "
sono sostituite dalle parole
" periodicamente con riguardo agli investimenti nel settore turistico alberghiero ".
2.
Dopo il comma 4 dell'art. 7 della LR n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis Per le iniziative indicate alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5, i centri di servizio e di assistenza tecnica, le società a capitale misto pubblico e privato, nonchè le imprese private singole o associate di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'art. 6 possono beneficiare di contributi nelle seguenti misure:
a) fino al cinquanta per cento dell'importo ammissibile, per interventi di assistenza tecnica, analisi, studio e ricerca volti ad ottimizzare il processo produttivo e la qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche;
b) fino al settanta per cento dell'importo ammissibile, per interventi sperimentali, anche di carattere formativo, di innovazione gestionale delle imprese turistiche. ".

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