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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 4

MODIFICHE ALLA LR 11 GENNAIO 1993, N. 3 "DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 20 gennaio 1995

Art. 4
Modifica all'art. 12 della LR n. 3 del 1993, n. 3
1.
Il comma 2 dell'art. 12 della LR n. 3 del 1993 è così sostituito:
"2. I contributi a favore delle imprese private, comprese le società a capitale misto pubblico e privato, sono erogati con le seguenti modalità:
a) nel caso di contributi di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 7, all'Istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate;
b) nel caso di contributi di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 7, direttamente all'Istituto di credito mutuante in un' unica soluzione in occasione del pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo, previa presentazione del contratto di mutuo;
c) nel caso di contributi di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario a stati di avanzamento;
d) nel caso di contributi di cui al comma 4 bis dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario ad ultimazione dell'intervento. ".

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