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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 4

MODIFICHE ALLA LR 11 GENNAIO 1993, N. 3 "DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 20 gennaio 1995

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'art. 7 della LR 11 gennaio 1993, n. 3
Art. 2 - Integrazioni all'art. 9 della LR 11 gennaio 1993, n. 3
Art. 3 - Modifica all'art. 10 della LR n. 3
Art. 4 - Modifica all'art. 12 della LR n. 3 del 1993, n. 3
Art. 5 - Integrazione all'art. 13 della LR 11 gennaio 1993, n. 3
Art. 6 - Modifica all'art. 14 della LR n. 3 del 1993, n. 3
Art. 7 - Norme finanziarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche dell'art. 7 della LR 11 gennaio 1993, n. 3
1.
Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 7 della LR n. 3 del 1993 le parole
" per il primo bimestre di ogni anno "
sono sostituite dalle parole
" periodicamente con riguardo agli investimenti nel settore turistico alberghiero ".
2.
Dopo il comma 4 dell'art. 7 della LR n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis Per le iniziative indicate alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5, i centri di servizio e di assistenza tecnica, le società a capitale misto pubblico e privato, nonchè le imprese private singole o associate di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'art. 6 possono beneficiare di contributi nelle seguenti misure:
a) fino al cinquanta per cento dell'importo ammissibile, per interventi di assistenza tecnica, analisi, studio e ricerca volti ad ottimizzare il processo produttivo e la qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche;
b) fino al settanta per cento dell'importo ammissibile, per interventi sperimentali, anche di carattere formativo, di innovazione gestionale delle imprese turistiche. ".
Art. 2
Integrazioni all'art. 9 della LR 11 gennaio 1993, n. 3
1.
Al comma 2 dell'art. 9 della LR n. 3 del 1993 vengono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola
" benefici "
sono aggiunte le parole
" di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 7 ";
b)
al termine, dopo le parole
" LR 20 gennaio 1986, n. 2. "
, viene aggiunta la seguente frase:
" Alla concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 provvede la Regione. ".
Art. 3
Modifica all'art. 10 della LR n. 3
1.
Al comma 3 dell'art. 10 della LR n. 3 del 1993 sono soppresse le parole
" alla concessione, liquidazione ed erogazione del contributo ".
Art. 4
Modifica all'art. 12 della LR n. 3 del 1993, n. 3
1.
Il comma 2 dell'art. 12 della LR n. 3 del 1993 è così sostituito:
"2. I contributi a favore delle imprese private, comprese le società a capitale misto pubblico e privato, sono erogati con le seguenti modalità:
a) nel caso di contributi di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 7, all'Istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate;
b) nel caso di contributi di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 7, direttamente all'Istituto di credito mutuante in un' unica soluzione in occasione del pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo, previa presentazione del contratto di mutuo;
c) nel caso di contributi di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario a stati di avanzamento;
d) nel caso di contributi di cui al comma 4 bis dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario ad ultimazione dell'intervento. ".
Art. 5
Integrazione all'art. 13 della LR 11 gennaio 1993, n. 3
1.
Dopo il comma 3 dell'art. 13 della LR n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. La revoca dei contributi di cui al comma 4 bis dell'art. 7 è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili. ".
Art. 6
Modifica all'art. 14 della LR n. 3 del 1993, n. 3
1.
Al comma 3 dell'art. 14 della LR n. 3 del 1993 la parola
" concessione "
è sostituita dalla parola
"liquidazione ".
Art. 7
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed ammontanti, in sede di prima applicazione, a Lire 500.000.000, si farà fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 7 annesso alla legge regionale di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale.
2. Per gli esercizi successivi lo stesso capitolo verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo della LR 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto, le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa, a norma dell'art. 38, comma quarto della LR n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 gennaio 1995

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