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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 12
Sostituzione dell'art. 15 della LR 47/ 78
1.
L'art. 15 della LR 47/ 78 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Varianti al Piano regolatore generale
1. Il Piano regolatore generale (PRG) è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni.
2. Le varianti al PRG sono elaborate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 14, come sostituito. In pendenza dell'iter approvativo di una variante al PRG la delibera di adozione di un' ulteriore variante indica specificamente i motivi d' urgenza che ne rendono necessaria l'assunzione ed assicura il coordinamento e l'integrazione tecnica dei due strumenti.
3. L'approvazione di varianti al PRG, ivi comprese quelle disciplinate al comma 4, nonchè delle modifiche di cui al comma 7, comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, di cui ai punti 2), 3) e 5) dell'art. 48, comma quarto, della presente legge, attraverso l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione. La mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al PRG relative a:
a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonchè di edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purchè previste in programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle Comunità Montane ivi comprese le opere adottata ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 Sito esterno, qualora nei Piani regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non risultino sufficienti;
b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;
c) la modifica delle previsione del PRG vigente, a condizione che dette varianti:
1) non prevedano, nell'arco di validità del piano, incrementi complessivi della nuova capacità insediativa o incrementi delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto della dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale;
2) non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della presente legge;
3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata per la zona omogenea A, di cui all'art. 35, comma quinto della presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unità minime di intervento e la modifica delle destinazioni d' uso che non abbiano incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici;
d) l'adeguamento del PRG agli standards urbanistici previsti dalla legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o regionali, che abbiano valenza territoriale;
e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di programmazione e pianificazione territoriale.
5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito, osservazioni alle quali i Comuni sono tenute, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimere con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.
6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle varianti di cui al comma 4, lettera a), comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Sono approvate dal Consiglio Comunale, con le procedure di cui all'art. 21 della presente legge, le rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto nonchè le modifiche alle previsioni del PRG vigente necessarie per l'adeguamento alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti regionali o provinciali di programmazione o pianificazione territoriali. ".
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