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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 13
Variante di iniziativa comunale agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1 della LR 6 settembre 1993, n. 31, circa le modifiche grafiche al PTPR di iniziativa comunale, i Comuni con la delibera di adozione del PRG o sua variante generale, possono proporre variazioni degli altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale provinciale o regionale.
2. Fino alla data di trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, le modifiche grafiche al PTPR e le variazioni indicate al comma 1 sono approvate con le modalità previste dall'art. 1 della LR 31/ 93.
3. A seguito dell'esercizio delle predette funzioni da parte delle Province, le modifiche grafiche al PTPR e le variazioni sopraindicate, di seguito denominate " variante", sono approvate con le modalità di cui ai commi seguenti.
4. Lo strumento urbanistico qualora contenga proposte di modifiche grafiche al PTPR o proposte di variazioni a strumenti provinciali è depositato, oltre che nella Segreteria comunale, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e nella sede dell'Amministrazione provinciale; qualora contenga proposte di variazioni degli altri strumenti regionali è depositato presso tali sedi o presso le altre Amministrazioni provinciali. L'avviso dell'avvenuto deposito, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e in almeno un quotidiano locale, deve indicare lo strumento regionale o provinciale di programmazione o pianificazione di cui si propone la variante.
5. Scaduto il termine per la loro presentazione, il Comune provvede ad inviare alla Provincia le osservazioni al piano che inseriscano alla proposta di variante agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.
6. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al comma 5, la Provincia si esprime sulla proposta di variante e la trasmette alla Giunta regionale, unitamente agli elaborati comunali ad esso relativi, ovvero dichiara, con provvedimento definitivo, la manifesta illegittimità od inammissibilità della stessa. Decorso inutilmente tale termine la proposta di variante si intende valutata positivamente, ed il Presidente della Giunta provinciale provvede a trasmettere gli atti alla Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.
7. La Giunta regionale, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento, assume le proprie determinazioni in merito alla proposta di variante, previa acquisizione del parere conforme della Commissione consiliare competente, dandone comunicazione all'Amministrazione provinciale e comunale. La deliberazione della Giunta regionale che introduce la variante agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
8. Trascorso il termine previsto al comma 7, la variante si intende approvata ed il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, provvede a trasmettere gli atti all'Amministrazione provinciale e comunale ed a richiederne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.
9. Nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 3, il termine perentorio per la formulazione di riserve, di cui al comma 2 dell'art. 14 della LR 47/ 78 come sostituito dall'art. 11 della presente legge, è di sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione da parte della Giunta regionale della variante proposta.

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