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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 14
Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/ 90 Sito esterno, in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programma che comportino la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai seguenti commi.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della legge 142/ 90 Sito esterno.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma 2, sia verificata la possibilità di un consenso unanime delle Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma, corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, è depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo. Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni presentate.
5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/ 90 Sito esterno, produce gli effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Provincia.
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di cui al comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutto o parte degli interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le Amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

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